Descrizione
Il Comune di Povegliano Veronese con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20 gennaio scorso ha deciso di NON applicare ai carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e commi 228, della Legge 197/2022 riguardante lo stralcio degli interessi e della sanzioni:
Specificando lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti; per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.