L'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) deve essere pagata da tutti
coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come
proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento. Per gli
immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata dal
locatario finanziario.
Per calcolare l'I.C.I. bisogna prima di tutto determinare il valore catastale
dell'immobile, ossia la "base imponibile". A questo fine occorre distinguere
se si tratta di fabbricati o di terreni agricoli.
Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dalla rendita risultante in
catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentata del coefficiente di
rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso
a seconda della categoria catastale. Il coefficiente per il quale va
moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:
· 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a
destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle categorie
A10 e C1);
· 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A10) e gli alberghi,
teatri, banche, ecc.(categoria D);
· 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).
Fanno eccezione a questo criterio i fabbricati classificabili nel gruppo
D, sforniti di rendita, interamente appartenenti alle imprese e distintamente
contabilizzati; per questi si assume il valore che risulta dalle scritture
contabili, debitamente aggiornato.
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore
commerciale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta.
Per i terreni agricoli, la base imponibile è costituita dal reddito
dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentato
del 25% e moltiplicato per 75.
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